BONUS INCAPIENTI

ART 1 COMMA 74 DELLA Legge 208/2015

Le opere di riqualificazione ed efficientamento  energetico danno diritto alla detrazione ai fini IRPEF del 65% . La detrazione compete al singolo condomino purchè abbia capienza IRPEF

L’articolo 1 da all’incapiente la possibilità di cedere il credito d’imposta all’impresa che esegue le opere . L’agenzia delle Entrate indica in una bozza di provvedimento condizioni e procedure

  1. Il soggetto che vuole effettuare la cessione deve essere incapiente per l’IRPEF del 2015
  2. Il periodo delle spese sostenuto è limitato al 2016
  3. La volontà degli incapienti deve risultare dalla delibera assembleare o comunicazione inviata al condominio il quale deve provvedere a comunicarla ai fornitori che hanno la facoltà di accettarla o meno
  4. Il condominio deve entro il 31.12.2017 trasmettere all’agenzia delle Entrate il totale della spesa sostenuta nel 2016  per i lavori di riqualificazione energetica, l’elenco dei bonifici effettuati il codice fiscale degli incapienti che hanno ceduto il credito l’elenco dei fornitori cessionari del credito con indicazione dell’importo
  5. Il credito ceduto è fruibile dall’impresa esecutrice in 10 quote annuali di pari importo

Al di la di ogni considerazione , solidarietà dei condomini, destinazione d’impignorabilità dei fondi cessione anche all’eventuale istituto di credito che dovesse finanziarie, è indifferibile il riconoscimento della capacità giuridica in capo al condominio