ART 1 COMMA 74 DELLA Legge 208/2015
Le opere di riqualificazione ed efficientamento energetico danno diritto alla detrazione ai fini IRPEF del 65% . La detrazione compete al singolo condomino purchè abbia capienza IRPEF
L’articolo 1 da all’incapiente la possibilità di cedere il credito d’imposta all’impresa che esegue le opere . L’agenzia delle Entrate indica in una bozza di provvedimento condizioni e procedure
- Il soggetto che vuole effettuare la cessione deve essere incapiente per l’IRPEF del 2015
- Il periodo delle spese sostenuto è limitato al 2016
- La volontà degli incapienti deve risultare dalla delibera assembleare o comunicazione inviata al condominio il quale deve provvedere a comunicarla ai fornitori che hanno la facoltà di accettarla o meno
- Il condominio deve entro il 31.12.2017 trasmettere all’agenzia delle Entrate il totale della spesa sostenuta nel 2016 per i lavori di riqualificazione energetica, l’elenco dei bonifici effettuati il codice fiscale degli incapienti che hanno ceduto il credito l’elenco dei fornitori cessionari del credito con indicazione dell’importo
- Il credito ceduto è fruibile dall’impresa esecutrice in 10 quote annuali di pari importo
Al di la di ogni considerazione , solidarietà dei condomini, destinazione d’impignorabilità dei fondi cessione anche all’eventuale istituto di credito che dovesse finanziarie, è indifferibile il riconoscimento della capacità giuridica in capo al condominio