Il Regolamento Edilizio di Milano obbliga al mantenimento delle costruzioni in condizioni di agibilità e sicurezza socio-ambientale, assicurando tutti i necessari interventi: pubblicate, in merito, le linee guida per la verifica dell’idoneità statica.
Suggerimento n.94/17 del 9 febbraio 2017
Una delle novità più importanti introdotte dal Nuovo Regolamento Edilizio di Milano (in vigore dal 26 novembre 2014) riguarda l’obbligatorietà di esecuzione di specifiche verifiche volte a individuare le condizioni di sicurezza degli immobili che ricadono in alcune fattispecie.
Per gli edifici più vetusti, infatti, il regolamento impone una verifica in merito alla situazione statica dell’immobile, da realizzarsi a cura (e spese) dei proprietari, ai quali corre l’obbligo di mantenere le costruzioni in condizioni di agibilità, di decoro, di idoneità igienica e di sicurezza socio-ambientale.
La norma a regime
Dispone l’art. 11 del vigente Regolamento Edilizio che tutti i fabbricati, entro 50 anni dalla data di collaudo delle strutture, o in assenza di questo, dalla loro ultimazione, dovranno essere sottoposti ad una verifica dell’idoneità statica di ogni loro parte certificata da un tecnico abilitato secondo la normativa vigente alla data del collaudo o, in assenza di questo, alla data di ultimazione del fabbricato.
A tale verifica, certificata da un tecnico abilitato, dovranno essere sottoposti anche gli edifici interessati, per almeno la metà della loro superficie, da cambio di destinazione d’uso, da interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione (se non sussistono gli estremi di legge per un nuovo collaudo statico).
Tali certificazioni dovranno essere allegate al fascicolo del fabbricato, previsto dallo stesso Regolamento Edilizio, obbligatorio per tutti gli edifici oggetto di interventi di nuova costruzione, sostituzione o ristrutturazione edilizia e ampliamento a partire dal 26 novembre 2014.
Norme speciali
Entro il 26 novembre 2019 (ovvero 5 anni dall’entrata in vigore del Regolamento Edilizio), tutti i fabbricati esistenti non in possesso di certificato di collaudo e ultimati da più di 50 anni, o che raggiungeranno i 50 anni nel periodo indicato, dovranno essere sottoposti a verifica di idoneità statica e certificazione così come definita per la norma a regime.
Allo stesso modo, e con le stesse modalità, entro il 26 novembre 2024 (ovvero 10 anni dall’entrata in vigore del Regolamento Edilizio), tutti i fabbricati esistenti con data di collaudo delle strutture superiore a 50 anni, o che raggiungeranno i 50 anni in questo periodo, dovranno essere sottoposti a verifica di idoneità statica e certificazione.
Contenuti e caratteristiche delle certificazioni
Si rileva che in tutti i casi il certificato di idoneità statica è da redigersi in riferimento alla normativa in vigore alla data del collaudo delle strutturo o, eventualmente, alla data di ultimazione dell’edificio. Pertanto, come definito dall’art. 11, il certificato di idoneità statica dovrà indicare gli elementi strutturali che potrebbero non essere idonei per le normative vigenti al momento della redazione del certificato stesso pur non inficiandone la sua regolarità. Tale certificato dovrà essere integrato da una relazione, redatta da un tecnico abilitato, in merito allo stato di conservazione dell’immobile, ponendo particolare attenzione al rischio di crollo e alla presenza di lesioni e cedimenti in atto.
Linee guida
Con Determina Dirigenziale del 25/11/2016 nr. 7, sono state approvate le Linee Guida per l’esecuzione della verifica dei fabbricati, finalizzata all’emissione del Certificato di Idoneità Statica (CIS), in attuazione del citato art. 11 del Regolamento Edilizio di Milano.
Tali Linee Guida, allegate alla presente, hanno lo scopo di fornire indicazioni operative ed uniformi da eseguire all’atto della verifica statica degli edifici, definendo, inoltre, i contenuti minimi del CIS.
La verifica di idoneità statica fa riferimento a due livelli di indagine:
· il primo livello si basa su un analisi qualitativa del fabbricato che, qualora risulti esaustiva e non evidenzi criticità per la sicurezza, dà luogo all’emissione del CIS;
· il secondo livello fa riferimento a indagini sperimentali e/o analitiche che consentano la definizione di opportune opere di rinforzo, da effettuarsi solo nel caso in cui siano state individuate situazioni di pericolo.