Dopo la conversione del decreto Legge 50/2017 la detrazione del 65% per l’eco bonus sulle parti comuni, oggi cedibile dagli incapienti solo ai fornitori, sarà cedibile anche ad altri soggetti privati e agli istituti di credito e intermediari finanziari. I cessionari potranno poi anche effettuare la successiva cessione del credito a terzi
Tutto ciò sarà possibile per tutte le spese sostenute cioè pagate dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021
Queste regole e procedure previste per gli eco bonus saranno estese anche agli incapienti che beneficiano della detrazione IRPEF del 70% o del 75% per l’eco bonus su più del 25% delle parti comuni art 14 comma 2 – quater decreto legge 4 giugno 2013 n 63