L’assemblea dei condomini, attraverso una votazione tra presenti o rappresentati in assemblea.
Il mandato dell’amministratore ha durata di un anno e deve essere riconfermato ad ogni assemblea ordinaria.
Le assemblee ordinarie sono di norma annuali e vanno convocate entro sei mesi dalla chiusura della gestione. Le straordinarie possono essere convocate secondo bisogno.
Tutti i condòmini possono consultare, in qualsiasi momento, la documentazione relativa alla gestione e alle spese, accertandosi del buon operato dell’amministratore.
È possibile cambiare amministratore in occasione dell’assemblea ordinaria annuale o procedere con la revoca del mandato, previo voto della maggioranza interessata.
L’amministratore immobiliare è tenuto ad operare come “Buon padre di famiglia”, garantendo totale trasparenza e parità di trattamento ai condòmini.
L’amministratore deve eseguire le delibere dell’assemblea, garantendo l’osservanza del regolamento di condominio e di tutte le relative norme del codice civile.
L’amministratore può scegliere i fornitori di servizi ma è l’assemblea che ha il compito di approvare l’operato in occasione dell’assemblea ordinaria.
L’amministratore ha il compito di redigere il bilancio in modo chiaro e comprensibile e deve saper specificare agli interessati il significato di ogni voce di spesa.
Sì. L’obbligo di versare le somme ricevute a qualunque titolo dai condòmini su un cc dedicato permette di garantire una rendicontazione accessibile delle operazioni.
Di norma i proprietari gestiscono le spese relative alla manutenzione straordinaria, gli inquilini le manutenzioni ordinarie e gli oneri accessori (27/07/1978 n.392).
L’amministrazione ha la facoltà di recuperare i crediti e procedere con ingiunzione di pagamento, secondo i tempi e criteri stabiliti nel regolamento di condominio.
Sì. È possibile delegare l’inquilino affinché partecipi all’assemblea previa delega del proprietario. In assenza di delega, potrà parteciparvi ma non avrà potere di voto.
Per trasformare l’impianto di riscaldamento condominiale da centralizzato ad autonomo è necessario il consenso della maggioranza dei membri dell’assemblea.
No. Il condomino non può sottrarsi alle spese relative al bene comune ed è chiamato a provvedere al mantenimento dell’impianto al pari degli altri condòmini.
Per tutte le installazioni è buona norma consultare il regolamento condominiale e tenere in considerazione l’impatto estetico che potrebbero avere sull’edificio.
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